Il decreto-legge n. 71 del 31 maggio 2024 introduce misure urgenti riguardanti sport, sostegno didattico per alunni con disabilità, l’avvio dell’anno scolastico 2024/2025, e questioni relative all’università e alla ricerca. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2024 ed è vigente dal 1° giugno 2024.

Capo I: Misure in materia di sport, lavoro sportivo e disciplina fiscale

Articolo 1: Disposizioni urgenti per il funzionamento degli organismi sportivi Le modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo n. 242/1999 e all’articolo 14 del decreto legislativo n. 43/2017 riguardano principalmente le regole elettorali e i mandati dei presidenti delle federazioni sportive nazionali e paralimpiche. Le nuove disposizioni prevedono un sistema di elezione con una soglia qualificata per i presidenti che si candidano oltre il terzo mandato consecutivo.

Articolo 2: Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 Viene istituita una Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, con sede a Roma. Questa Commissione ha il compito di controllare la gestione economica e finanziaria delle società sportive, certificando la regolarità della gestione tramite pareri obbligatori.

Articolo 3: Misure urgenti in materia di lavoro sportivo Viene introdotta una soglia di esenzione per le prestazioni di lavoro sportivo fino a 5.000 euro annui, semplificando le comunicazioni obbligatorie. Inoltre, vengono stabilite modalità di rimborso per i volontari sportivi e nuove disposizioni fiscali relative al lavoro sportivo.

Articolo 4: Organizzazione di NADO Italia – Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia NADO Italia viene dotata di personalità giuridica di diritto privato come agenzia tecnica indipendente. Sono previsti fondi specifici per il finanziamento delle attività antidoping in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.

Articolo 5: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport Vengono apportate modifiche per armonizzare la disciplina contabile delle società professionistiche di calcio e per assicurare la corretta gestione economico-finanziaria. Viene inoltre nominato un commissario straordinario per la realizzazione di interventi previsti dall’Allegato 1-bis.

Capo II: Disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità

Articolo 6: Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità Si prevede l’attivazione di percorsi straordinari di formazione per docenti di sostegno a cura dell’INDIRE, con il conseguimento di almeno 30 crediti formativi. Possono partecipare coloro che hanno svolto almeno tre anni di servizio su posto di sostegno negli ultimi cinque anni.

Articolo 7: Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all’estero Viene consentita l’iscrizione a percorsi di formazione per coloro che hanno conseguito un titolo all’estero e hanno pendente un procedimento di riconoscimento. Il superamento di tali percorsi consente il conseguimento di un titolo di specializzazione.

Articolo 8: Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno Viene introdotta la possibilità di confermare i docenti di sostegno a tempo determinato sullo stesso posto per garantire la continuità didattica, su richiesta della famiglia e valutazione positiva del dirigente scolastico.

Articolo 9: Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno Sono individuati territori per l’avvio di attività sperimentali di formazione per docenti referenti per il sostegno, con il coinvolgimento di esperti e la realizzazione di un sillabo delle attività formative.

Capo III: Disposizioni urgenti per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025

Articolo 10: Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente per l’anno scolastico 2024/25 Si dispone la conferma in ruolo di docenti che hanno superato il periodo di formazione e prova, previo conseguimento di 30 CFU o CFA entro il 30 giugno 2025. Vengono inoltre regolati i contratti annuali di supplenza per coloro che devono acquisire tali crediti.

Articolo 11: Misure per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri Viene prevista l’assegnazione di docenti dedicati all’insegnamento dell’italiano per stranieri in classi con una percentuale significativa di studenti stranieri. Si promuovono attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare.

Articolo 12: Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici Per l’anno scolastico 2024/2025 viene resa disponibile la totalità dei posti vacanti per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, con alcune deroghe per garantire l’equilibrio regionale.

Articolo 13: Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici Viene stabilito un nuovo sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, con criteri definiti da un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito.

Articolo 14: Disposizioni in materia di durata del servizio all’estero del personale della scuola Viene introdotta la possibilità per il personale scolastico di optare per un periodo di nove anni scolastici consecutivi di servizio all’estero, con specifiche condizioni e benefici.

Capo IV: Disposizioni urgenti in materia di Università e ricerca

Articolo 15: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca Viene prorogata al 31 dicembre 2024 la scadenza per la revisione delle disposizioni relative agli assegni di ricerca.

Articolo 16: Misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari Viene ridotto il numero di unità di personale di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari, con la possibilità di conferire incarichi dirigenziali.

Articolo 17: Entrata in vigore Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

QUI L’ATTO COMPLETO