Con l’inizio del nuovo anno scolastico 2024/2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito le istruzioni e le indicazioni operative per l’assegnazione delle supplenze al personale docente, educativo e A.T.A. Queste indicazioni sono cruciali per garantire un corretto svolgimento delle procedure di conferimento delle supplenze.

1. Supplenze per il Personale Docente

Contratti a Tempo Determinato per Reclutamento a Tempo Indeterminato: Grazie all’estensione fino al 31 dicembre 2025 delle disposizioni previste dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, per l’anno scolastico 2024/2025 è prevista una procedura straordinaria di reclutamento sui posti di sostegno vacanti e disponibili. I docenti inseriti nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) possono partecipare a questa procedura tramite la piattaforma “Istanze on Line (POLIS)”.

Assegnazione delle Sedi: L’assegnazione delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa, precludendo il conferimento delle supplenze di cui all’Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto. La mancata presentazione dell’istanza implica la rinuncia alla partecipazione alla procedura.

Procedura Informatizzata: L’assegnazione dei contratti a tempo determinato avviene tramite procedura informatizzata, in cui gli Uffici Scolastici Regionali (USR) indicano il numero di posti disponibili e assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche in base alla posizione nella prima fascia delle GPS.

Partecipazione del Personale Scolastico di Ruolo: Anche il personale scolastico di ruolo, se avente titolo, può partecipare alla procedura, nei limiti previsti dagli articoli 47 e 70 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca.

2. Conferimento delle Supplenze al Personale Docente ed Educativo

Tipologie di Supplenze: Le supplenze per l’anno scolastico 2024/25 saranno disposte secondo tre tipologie:

  • Supplenze annuali fino al 31 agosto per coprire cattedre e posti vacanti e disponibili.
  • Supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per coprire cattedre e posti resi disponibili entro il 31 dicembre.
  • Supplenze temporanee per ogni altra necessità, con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Graduatorie Utilizzate: Per l’attribuzione delle supplenze si utilizzeranno le Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e, in caso di esaurimento, le Graduatorie Provinciali per Supplenze (GPS). In subordine, si utilizzeranno le Graduatorie di Istituto.

Supplenze Temporanee nella Scuola Secondaria: Le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali nella scuola secondaria saranno attribuite prioritariamente ai docenti in servizio nella scuola, e solo in subordine a nuovi supplenti utilizzando le Graduatorie di Istituto.

Disposizioni Particolari

Personale Educativo dei Convitti: In mancanza di aspiranti nelle graduatorie, le disponibilità di posti nei convitti saranno assegnate in base alle graduatorie ad esaurimento e provinciali.

Scuola Primaria: Per la copertura delle supplenze fino a 10 giorni, si applicheranno le procedure previste dall’Ordinanza ministeriale. Inoltre, le ore di lingua inglese che non possono essere assegnate al personale titolare saranno attribuite agli aspiranti presenti nelle graduatorie.

Termine di Presentazione delle Istanze

Le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze saranno disponibili dal 26 luglio al 7 agosto 2024. Le istanze dovranno essere presentate unicamente in modalità telematica tramite il portale delle “Istanze on line”.

2.5 – Disposizioni Particolari per gli Insegnanti di Religione Cattolica

Dal 1° settembre 2017 è in vigore il sistema di qualificazione professionale stabilito dall’Intesa di cui al D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175, che richiede il possesso di titoli di studio ecclesiastici per l’insegnamento della religione cattolica. Se l’Ordinario diocesano non ha un numero sufficiente di docenti qualificati, può ricorrere a personale in formazione. Questi docenti, anche se su posti vacanti, saranno assunti con contratti dal 1° settembre fino al termine delle lezioni. Se il titolo di studio viene conseguito entro il 31 dicembre 2023, il contratto può essere trasformato in incarico annuale; altrimenti, il titolo sarà valido contrattualmente dal 1° settembre 2024.

3. Conferimento delle Supplenze al Personale ATA

L’articolo 1, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, prevede che i posti di personale ATA non assegnati tramite incarichi a tempo indeterminato siano coperti con supplenze annuali o temporanee fino al termine delle attività didattiche, utilizzando le graduatorie permanenti provinciali per titoli. In caso di esaurimento, si utilizzano elenchi e graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19 aprile 2001, n. 75.

Se le graduatorie sono esaurite, i dirigenti scolastici possono ricorrere alle graduatorie d’istituto. L’accettazione di una supplenza annuale non preclude la possibilità di accettare un’altra supplenza per un diverso profilo professionale, purché l’offerta arrivi prima della presa di servizio.

Per le supplenze su spezzone orario, è garantito il completamento e si può lasciare uno spezzone per un posto intero se non disponibile al momento della convocazione. Si possono prestare servizi come insegnante nei diversi gradi di scuola, istitutore o personale ATA in scuole non statali, purché non in contemporaneità.

Per sostituire il personale ATA temporaneamente assente, i dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee rispettando i criteri del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430. Tuttavia, permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014. Le istituzioni scolastiche possono conferire supplenze brevi a partire dal trentesimo giorno di assenza per assistenti amministrativi e tecnici.

Gli interessati possono essere rappresentati da un delegato durante la nomina. Non si applicano sanzioni per rinuncia o mancata presa di servizio, a meno che non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 3 del D.M. n. 430/2000.

Per il profilo di DSGA, la copertura dei posti vacanti segue l’articolo 14 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, modificato dall’Intesa del 27 giugno 2024. Le supplenze sui posti residuati possono essere conferite secondo le disposizioni generali.

4. Disposizioni Comuni

I contratti a tempo determinato devono riportare un termine e rendono immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo. È possibile differire la presa di servizio per maternità, malattia o infortunio. I contratti stipulati entro il 31 agosto 2024 decorrono dal 1° settembre, anche se coincide con una domenica.

La supplenza temporanea è prorogata senza soluzione di continuità in caso di assenze consecutive del titolare. Le domeniche, festività infrasettimanali e giorni liberi sono retribuiti e conteggiati nell’anzianità di servizio.

4.1 – Conferimento Supplenze su Posti Part-Time

È possibile stipulare contratti a tempo determinato part-time, seguendo le disposizioni del CCNL comparto istruzione e ricerca. Le disponibilità da part-time, essendo vacanti di fatto, vengono coperte con supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Più disponibilità part-time possono costituire un posto a tempo pieno, utilizzando le graduatorie permanenti.

4.2 – Priorità di Scelta della Sede Scolastica

La priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano della legge 104/92 si applica solo se l’aspirante fa parte di un gruppo di candidati per posti della stessa durata e consistenza economica. La priorità non consente di ottenere posti di maggiore durata giuridica.

4.3 – Assunzione Personale con Riserva dei Posti ex l. n. 68 del 1999

Il diritto alla riserva dei posti opera per personale iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e provinciali. Le istruzioni operative per le immissioni in ruolo considerano la graduatoria ad esaurimento unica per la copertura dei posti riservati. Solo i posti ad orario intero sono considerati per il 50% destinato ai riservisti.

4.4 – Certificazione Sanitaria di Idoneità all’Impiego e Documentazione di Rito

L’obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all’impiego è stato abolito. La documentazione di rito segue il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4.5 – Pubblicizzazione delle Operazioni

La pubblicazione degli esiti delle operazioni deve rispettare i principi di protezione dei dati personali, come previsto dall’articolo 12, comma 5, dell’Ordinanza ministeriale.

Queste disposizioni mirano a garantire una gestione efficace e trasparente delle supplenze, assicurando che tutte le posizioni vacanti siano coperte da personale qualificato nel rispetto delle normative vigenti. Per ulteriori dettagli, si rimanda alle specifiche sezioni della Guida operativa predisposta dal Ministero.

LA CIRCOLARE (fonte OS)